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SET252020
 25 settembre 2020

Macellazione Suini a domicilio

Macellazione Suini a domicilio

È consentita per i residenti del territorio comunale la macellazione a domicilio per consumo familiare degli animali della specie suina per la stagione invernale 2020/2021, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- la macellazione dei suini presso il proprio domicilio, per l'esclusivo o uso familiare, è consentita dal 15/10/2020 fino al 27/02/2021;
- è consentita la macellazione a tutti i detentori di 1 o 2 suini che o hanno provveduto a segnalarlo alla UOC SVET-A e che hanno, quindi, ricevuto un codice identificativo unico di allevamento. Si sottolinea che è possibile macellare detti suini nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione;
- è sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini;
- la macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione della UOC SVET-B, ai cittadini presso i cui insediamenti si allevano o detengono tali animali, registrati presso la UOC SVET-A, ai sensi del D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010 e s.m.i.; 
- coloro che intendono macellare altri suini oltre ai due consentiti o intendono farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1, dovranno abbattere gli animali presso un macello autorizzato;
- è vietata la macellazione di suini per conto terzi;
- gli interessati possono procedere alla macellazione previa comunicazione scritta a questo Comune (con apposito  Mod. R), almeno una settimana prima o, al più tardi, due giorni prima della macellazione, al fine di attivare la competente UOC SVET-B e concordare luogo e orario della macellazione. La prestazione va pagata preferibilmente in anticipo tramite bonifico bancario intestato a Az. ULSS 3 Serenissima, IBAN: IT66 C030 6902 1261 0000 0046 019
Causale del versamento: “MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO – NOME COGNOME”.
N° suini Totale da versare
1 € 35,00
2 € 43,00
- le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione, all’interno del nucleo familiare, è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, ecc.) anche nell'ambito dei locali di ristorazione;
- non sarà autorizzata la macellazione nei giorni festivi e nei giorni feriali successivamente alle ore 16.00;
- le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico - sanitarie;
- tutte le operazioni legate alla macellazione, quali l'immobilizzazione, lo stordimento (con pistola a proiettile captivo) e la iugulazione degli animali, devono essere condotte da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni, in modo da risparmiare agli animali stessi eccitazioni, dolori e sofferenze inutili, ai sensi del Reg. (CE) 1099/2009 e del D.Lgs. 131/2013. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono perseguibili a norma del citato decreto;
-tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati, sono tenute a disposizione del Veterinario per l’esecuzione della visita ispettiva sanitaria; la lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto dopo l’esito favorevole della visita ispettiva e dell’esame parassitologico per ricerca Trichine; l'attestazione dell’avvenuta visita dovrà risultare da dichiarazione del veterinario su apposito modulo ;
- la macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la 13 macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell’art.13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. n.3298 del 20/12/1928 sanzionato con l’art.62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all’art.358 del T.U.LL.SS. n.1205/1934 così come modificato dall’art.16 del D.Lgs. n.196/1999) con la sanzione amministrativa da 1.549,00€ a 9.296,00€;


vedi Ordinanza del Sindaco n. 78 del 22/09/2020

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