Premessa. Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24
Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace il 15 luglio 2023, disciplina la materia del whistleblowing, abrogando le normative precedentemente in vigore in materia. Tale “decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”. Il segnalante, peraltro, può fare la segnalazione, trovando la tutela fornita dal d.lgs. 24/2023, non solo durante il rapporto di lavoro, bensì anche prima che sia iniziato il rapporto stesso, qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova. La tutela, invero, è garantita anche nel caso di segnalazione fatta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché la segnalazione riguardi una violazione di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.
La novità di tale decreto risiede non tanto nella trattazione della materia, che peraltro veniva già precedentemente trattata, quanto nella tutela che viene apprestata alla figura del segnalante e alle altre figure che coadiuvano il segnalante. L’obiettivo di questo decreto, dunque, non è solo quello di incentivare le segnalazioni, ma soprattutto di tutelare la riservatezza sull’identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione. Un’altra importante novità che il decreto introduce riguarda la necessaria previsione di un canale di segnalazione interna, il quale deve prevedere più modalità di segnalazione, lasciando al segnalante la possibilità di scegliere quale utilizzare.
La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023
La persona principalmente tutelata dalla normativa whistleblowing è il segnalante (whistleblower), al quale deve essere garantita la massima tutela circa la riservatezza della sua identità, del contenuto della sua segnalazione e della relativa documentazione. Tuttavia, vengono tutelati anche altri soggetti legati al whistleblower e individuati dal decreto stesso. In particolar modo, si tratta di:
- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto, la tutela di whistleblowing è garantita anche alla persona che faccia una segnalazione anonima se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni. Dunque, la segnalazione anonima viene trattata alla stregua di una segnalazione ordinaria; tuttavia, si applica il decreto legislativo 24/2023 sulla tutela dalle ritorsioni qualora il segnalante anonimo, una volta identificato, abbia subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima.
Oggetto della segnalazione
Oggetto della segnalazione sono le informazioni sulle violazioni. Per violazioni, come indicato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 24/2023, si intendono: i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché’ le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
La persona segnalante può fare una segnalazione qualora abbia fondati sospetti che sia stata commessa una violazione o che, sulla base di elementi concreti, questa potrebbe essere commessa nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, del D.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. La violazione può riguardare il mancato rispetto delle disposizioni normative tanto nazionali quanto dell’Unione europea.
Chi può fare la segnalazione
I soggetti che possono effettuare una segnalazione nei confronti dell’intestato Ente, trovando le tutele delineate dal d.lgs. 24/2023, sono i seguenti:
- dipendenti dell’Ente;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l’Ente;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Informazioni su modalità e procedure per effettuare una segnalazione.
Segnalazioni scritte
In ottemperanza al d.lgs. 24/2023, il Comune di Pianiga informa di aver predisposto un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tutte le fasi di gestione della segnalazione stessa Trattasi una piattaforma informatica che permette l’invio di segnalazioni in forma scritta e che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il soggetto che intende fare una segnalazione dovrà cliccare sul link:
https://comunedipianiga.whistleblowing.it/#/
Una volta effettuato l’accesso, il segnalante potrà:
- inviare una nuova segnalazione;
- accedere alla segnalazione già effettuata e monitorarne lo stato di avanzamento;
Per inviare una nuova segnalazione, il segnalante, cliccato sull’apposito tasto, dovrà compilare un questionario preimpostato. Il soggetto avrà anche la possibilità di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione stessa. Una volta inviata la segnalazione, al segnalante verrà rilasciato un codice “key code” di 16 cifre, che dovrà conservare con estrema cura in quanto non riproducibile, perché rappresenta l’unico modo per accedere alle segnalazioni già inoltrate; qualora detto codice venisse smarrito o dimenticato, non sarà possibile in alcun modo recuperarlo. Per tale ragione, si raccomanda il segnalante (whistleblower) di conservare con cura suddetto codice e di non comunicarlo a terzi. Attraverso il medesimo codice, il segnalante potrà accedere alla propria segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento nonché dialogare con il personale preposto alla gestione della segnalazione, cliccando sulla seconda funzione prevista accedendo al portale. Le segnalazioni verranno gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. (RPCT)
Segnalazioni orali.
Per effettuare una segnalazione orale, il canale interno prevede un incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione orale, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione. Il RPCT procederà a redigere apposito verbale relativo all’avvenuta segnalazione specificando la modalità con la quale è avvenuta la segnalazione. Il verbale viene conservato in archivio, a cura del RPCT.
Tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
Il Comune di Pianiga conserva la documentazione inerente alle segnalazioni per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura.
Esercizio dei diritti di accesso documentale, civico e in materia di protezione dei dati personali
Come previsto dall’art. 12 del d.lgs. 24/2023 comma 8, “la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. sulle condizioni per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (artt. 15 22 gdpr) si veda l’informativa privacy pubblicata nella pagina corrente.
Il Titolare del trattamento e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 13, comma 6, del d.lgs. 24/2023, hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) relativa al trattamento denominato “Gestione delle segnalazioni whistleblowing”.
L’analisi condotta ha evidenziato la presenza di rischi inerenti al trattamento, i quali, pur non essendo completamente eliminabili, risultano adeguatamente mitigati dalle misure tecniche e organizzative adottate dall’Ente; parimenti, l’impatto del trattamento sui diritti e le libertà degli interessati si mantiene entro livelli non elevati.
Ultimo aggiornamento: 19/09/2025, ore 11:30