A chi è rivolto
Proprietari di immobili siti nel Comune di Pianiga.
Descrizione
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
Art. 12 Decreto-Legge n. 59/1978 convertito in Legge n. 191/1978
“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Locale del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.”
È onere che incombe su chiunque (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private), che abbiano la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società), al verificarsi dei due requisiti (permanenza superiore al mese ed uso esclusivo). Si precisa che va dichiarata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo (civili, commerciali, industriali, urbani, rustici) e condizione (integri, semidiroccati, in costruzione) ed a qualunque uso essi siano adibiti. La comunicazione deve essere presentata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza competente per territorio ove si trova l’immobile.
L'art. 5 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha stabilito che la registrazione dei contratti di compravendita degli immobili assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.
L'art. 2 del Decreto-Legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 131, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.
Attenzione: se la cessione riguarda un soggetto straniero o apolide, la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate non è sufficiente. In tal caso va sempre dichiarata - entro 48 ore - la presenza del cessionario ai sensi dell’art.7 D.lgs. 286/1998 (vedasi oltre).
L’identità del cessionario deve essere accertata dal mediante l’esame di un valido documento di identità, allegandone una copia alla dichiarazione.
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione è sanzionata in via amministrativa (da € 103,00 ad € 1.549,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione di € 206,00).
DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’/CESSIONE FABBRICATO PER CITTADINI STRANIERI O APOLIDI
Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998
“1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.”
Si precisa che questa dichiarazione va presentata solo se l’ospite è straniero (ossia cittadino non comunitario) oppure apolide (la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione).
Va compilata dal cedente a prescindere dalla durata della permanenza (anche se fosse di un solo giorno), anche se vi è coabitazione; è dovuta anche se il cessionario è parente (art.74 c.c.) o affine (art.78 c.c.) del cedente.
Va sempre consegnata entro 48 ore, anche se il contratto viene registrato all’Agenzia delle Entrate.
L’identità dell’ospite/cessionario deve essere accertata dal mediante l’esame di un valido documento di identità, allegandone una copia alla dichiarazione.
L’omessa, tardiva o incompleta dichiarazione è sanzionata in via amministrativa (da € 500,00 ad € 3.500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione di € 1.000,00).
Come fare
Modalità di presentazione della comunicazione:
- A mezzo PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
- A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pianiga (VE)
- Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Pianiga - Piazza San Martino, 1 - 30030 Pianiga (VE)
La documentazione va consegnata entro 48 ore dal verificarsi dell'evento (arrivo ospite o cessione dell'immobile), compresi anche i giorni prefestivi e festivi.
Cosa serve
Per l'attivazione del servizio è richiesta la seguente documentazione:
- modulo correttamente compilato in ogni sua parte, indicando la casistica che ricorre
- documento di identità del cedente;
- documento di identità del cessionario;
- documentazione attestante la proprietà/titolo di godimento dell’immobile (se del caso).
Cosa si ottiene
La conformità in materia di comunicazione cessione di fabbricato e ospitalità, secondo D.L. n. 59 del 21.03.1973 conver. L. 18.05.1978 n. 191 e D.Lgs. 25/07/1998 n° 286, tramite il rilascio ricevuta dell'avvenuta comunicazione.
Tempi e scadenze
La comunicazione va depositata entro 48 ore dalla cessione dell’immobile o dall’arrivo del cittadino straniero o apolide.
L'acquisizione della comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte dell'ufficio competente è immediata.
Procedure collegate all'esito
Rilascio della ricevuta immediata dall'Ufficio Polizia Locale.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio Responsabile.
Ulteriori informazioni
Normativa
- D.L. n. 59 del 21.03.1973 conver. L. 18.05.1978 n. 191
- D. Lgs. 25/07/1998 n° 286